FUNZIONI DELLE CAMERE
- equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza
- previste funzioni diverse per le due camere
- Camera dei deputati
- rappresenta la nazione
- dà la fiducia al governo
- indirizzo politico
- funzione legislativa
- controllo sul governo
- Senato
- rappresenta le istituzioni territoriali
- raccordo tra lo stato e gli enti locali
- concorre nella funzione legislativa e nel raccordo tra stato, enti locali e Unione Europea
- partecipa alle decisioni in ambito del diritto Ue
- valuta l’attività della pubblica amministrazione e l’impatto delle politiche Ue sui territori
- dà pareri su nomine governative
- verifica l’attuazione delle leggi
- Camera dei deputati
- parlamentari
- dovere di tutti i parlamentari di partecipare ai lavori
- indennità solo ai deputati
- si rimanda al regolamento della Camera la previsione dei diritti delle minoranze parlamentari e la formulazione di uno statuto delle opposizioni
COMPOSIZIONE DEL SENATO
- 95 senatori rappresentativi delle regioni (74 consiglieri regionali + 21 sindaci) + 5 nominati dal Presidente della Repubblica + gli ex capi di stato + i senatori a vita attuali
- ogni regione sceglie il proprio gruppo di rappresentanti tra i propri componenti più un sindaco per ciascuna regione
- il metodo di elezione in consiglio regionale è proporzionale e “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri”, inoltre ”i seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio”
- il numero di senatori per regione è proporzionale alla popolazione ma con un minimo di 2 ciascuna
- la durata in carica dei rappresentanti delle regioni è uguale a quella del proprio consiglio regionale
- il presidente della repubblica nomina i propri senatori per meriti in “campo sociale, scientifico, artistico e letterario”, la loro durata in carica è 7 anni non rinnovabili
FUNZIONE LEGISLATIVA
- competenza concorrente tra le due camere
- leggi di revisione della costituzione e leggi costituzionali
- leggi di attuazione della costituzione riguardanti:
- tutela delle minoranze linguistiche
- i referendum popolari e le altre forme di consultazione
- legge elettorale
- funzioni del governo
- comuni
- partecipazione dell’Italia all’Ue
- leggi su incadidabilità e inelleggibilità dei senatori
- autonomia regioni a statuto speciale
- accordi fatti dalle regioni
- risorse per enti locali
- altre leggi riguardanti gli enti locali
- tutte le altre leggi la competenza è esclusiva della camera
- ogni nuova legge può essere esaminata dal Senato se 1/3 dei suoi componenti ne fa richiesta
- in questo caso, il Senato ha 30 giorni per proporre modifiche, poi si esprime la Camera votando in modo definitivo
- eccezioni
- leggi dello stato che intervengono in materie regionali per interesse nazionale: l’esame del senato è automatico ed entro 10 giorni. Se il Senato propone modifiche a maggioranza assoluta, la Camera può respingerle solo a maggioranza assoluta a sua volta
- legge di bilancio: il senato può proporre modifiche entro 15 giorni
- solo la Camera autorizza stato di guerra, amnistia e indulto, rattifica trattati internazionali (tranne quelli che riguardano l’Ue, che devono essere approvati da entrambe la camere)
- fiducia e sfiducia al Governo attribuite solo dalla Camera
- autorizzazione per il tribunale dei ministri attribuita solo dalla Camera
- i presidenti delle camere decidono sui conflitti di competenze
- il Senato può svolgere attività conoscitive ed esprimere osservazioni sugli atti all’esame della Camera
- il Senato può creare commissioni d’inchiesta solo su materie che riguardano le autonomie territoriali
INIZIATIVA LEGISLATIVA
- il Senato può chiedere, a maggioranza assoluta, alla Camera di esaminare una proposta di legge, entro 6 mesi dalla sua presentazione
- leggi di iniziativa popolare: sono necessarie 150mila firme e rimando ai regolamenti parlamentari su forme e tempi dell’esame da parte del Parlamento
- rimando a legge costituzionale che crei referendum propositivi e consultivi
PRIORITÀ LEGISLATIVA
- per proposte che ritiene urgenti, il Governo può chiedere alla Camera procedure veloci, da votare entro 5 giorni
- se la Camera accetta, deve deliberare a riguardo entro 70 giorni
- i tempi per l’eventuale esame del Senato sono ridotti a metà
- sono escluse le proposte di legge su cui c’è competenza concorrente col Senato, materia elettorale, rattifica di trattati internazionali, amnistia e indulto, leggi di bilancio
PARERE PREVENTIVO DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA LEGGE ELETTORALE
- le leggi che disciplinano l’elezione dei parlamentari possono essere, prima della promulgazione, mandate alla Corte Costituzionale per un “giudizio preventivo di legittimità costituzionale”, se lo richiedono 1/4 dei deputati o 1/3 dei senatori entro 10 giorni dall’approvazione della legge
- la corte si deve pronunciare entro 30 giorni
RINVIO DELLE LEGGI DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- se si tratta di un decreto legge, il termine per la conversione viene differito di 30 giorni
REFERENDUM
- con 800 mila firme, il quorum si abbassa alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della camera
- rimando a successiva legge costituzionale per l’introduzione di referendum popolari propositivi e d’indirizzo
DECRETI LEGGE
- non possono essere usati per: materia elettorale (tranne disciplina delle elezioni), rattifica di trattati internazionali, amnistia e indulto, leggi di bilancio
- no reiterazioni
- no ripristino di leggi dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale per vizi sostanziali
- oggetto: “i decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”
- esame del Senato: disposto entro 30 giorni dalla presentazione alla Camera, proposte di modifica in 10 giorni (tutta la procedura non oltre i 40 giorni)
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- è indetta dal Presidente del Senato
- non più previsti i delegati regionali
- per i primi 3 scrutini: maggioranza dei 2/3 dell’assemblea; dal 4°: 3/5 dell’assemblea; dal 7°: 3/5 dei votanti
- in caso il presidente della Camera stia svolgendo le funzioni del Presidente della Repubblica, presiede la seduta il Presidente del Senato
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- nel caso non possa adempiere le sue funzioni, gli subentra il Presidente della Camera
- lo scioglimento del Parlamento riguarda solo camera dei deputati
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- aggiunto il valore della trasparenza
CNEL
- soppresso l’articolo a riguardo
PROVINCE
- aboliti i riferimenti
COMPETENZE STATO-REGIONI
- eliminazione della competenza concorrente
- aggiute nuove competenze per lo stato
- elencazione delle materie di competenza regionale (prima avevano competenza residuale)
- riassunto: tutela delle minoranze linguistiche, pianificazione territorio e mobilità, infrastrutture, sanità, servizi alle imprese e formazione professionale, diritto allo studio, tutela del paesaggio, turismo, controllo finanziario degli enti al suo interno
- attuazione accordi internazionali e normativa Ue
- subentro dello stato in caso di interesse nazionale
- per gli enti locali, inseriti i principi di semplificazione e trasparenza e i criteri di efficienza e responsabilità degli amministratori
- la legge stabilisce indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno per l’efficienza
- il Governo può subentrare agli amministratori locali in caso di grave dissesto finanziario, sentito il Senato (il cui parere deve arrivare entro 15 giorni)
- anche lo scioglimento della presidenza e del Consiglio regionale prevede il parere del Senato
- per il Presidente della regione, la Giunta e i consiglieri viene previsto un tetto agli emolumenti, con limite pari a quelli del sindaco del capoluogo
- la legge promuove l’equilibrio di genere nella rappresentanza
ELEZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
- i 5 giudici prima eletti dal parlamento in seduta comune, ora sono eletti 3 dalla Camera e 2 dal Senato
DISPOSIZIONI FINALI
- soppressione Cnel
- no ai rimborsi “o analoghi trasferimenti monetari” ai gruppi politici presenti nei consigli regionali